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Cosa significaItalia zona protetta?Cosa si può fare e cosa no? Ieri notte è stato reso noto il testo del nuovo decreto legge che trasforma tutta l’Italia in zona “protetta”. Non ci si potrà spostare se non in casi di necessità. Sussiste il divieto assoluto di uscire di casa per tutti i soggetti affetti da coronavirus. Previste sanzioni per chi viola le disposizioni.

Coronavirus, “Italia zona protetta”: cosa si può fare e cosa non si può fare

  • Spostamenti, si può uscire solo in questi casi

Impedito ogni spostamento delle persone in entrata e in uscita dai territori oggetto del provvedimento, nonché all’interno dei medesimi territori. Gli spostamenti sono consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute mediante autocertificazione. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. In questo consiste il principale significato di “Italia zona protetta”.

  • Divieto di uscire per chi è positivo al virus

Il decreto prevede il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre, è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

  • Scuole chiuse fino al 3 aprile

Sospensione delle attività scolastiche e delle università fino al 3 aprile. Sospesi sono anche i corsi professionali, i master e le attività formative, salvo quelle rivolte alle professioni sanitarie.

  • Sport, chiuse palestre e piscine

Il governo ha disposto altresì la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Ferma la Serie A di calcio. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, in vista della loro partecipazione ai Giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali.

Resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. E le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare i controlli sul Coronavirus. Lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

  • Lavoro, invito alle ferie e smart working

Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto approvato dal governo, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie. Si chiede ai datori di lavoro di incentivare l’utilizzo dello smart working (lavoro agile) e comunque la possibilità di effettuare riunioni in videoconferenza.

  • Scuola e Università, blocco esteso al 3 aprile

Viene sospesa l’attività didattica in presenza fino al 3 aprile nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Viene promossa la didattica a distanza.

  • Sospese le manifestazioni, chiusi musei e locali

Sospese le manifestazioni ed eventi in luogo pubblico o privato, a carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi di cultura. Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

  • Centri commerciali, serrande giù nei festivi

Consentite le attività commerciali, ma con accesso contingento o idoneo a evitare assembramenti, con necessità di mantenere la distanza di un metro tra le persone. Attività sospesa i caso di violazione. Nei festivi e prefestivi chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi all’interno di centri commerciali e mercati (eccetto farmacie, parafarmacie e generi alimentari).

  • Ristoranti e bar aperti dalle 6 alle 18

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6 alle ore 18, con l’obbligo a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i clienti, con sanzione della sospensione dell’attività in caso avvenga la violazione delle disposizioni.

  • Sospesi i congedi di sanitari e tecnici

Sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale; sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto, con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie e servizi di pubblica utilità.

  • Saltano gli esami per la patente di guida

Sono sospesi gli esami di idoneità per il rilascio della patente di guida previsti presso gli uffici periferici della Motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini.

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