reddito di cittadinanza
Reddito di cittadinanza. A causa dell’emergenza Coronavirus, la “fase due” del reddito di cittadinanza non è decollata. Molto probabilmente non partirà per via dell’emergenza del virus, tra strade deserte e scuole chiuse.
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Chiedendo più deficit all’Ue, il Governo italiano guidato dal Premier Giuseppe Conte mira a mettere in atto un piano da 7,5 miliardi di euro a favore delle famiglie e delle imprese. Siamo infatti in piena emergenza coronavirus con il rischio reale che l’Italia cada in una fase di recessione economica.

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Il che porterebbe a licenziamenti, aumento della cassa integrazione, chiusura di attività imprenditoriali. Molto probabilmente, pure ad un forte incremento delle domande di RdC.

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Ripensare al reddito di cittadinanza dopo l’emergenza coronavirus?

Secondo IlFoglio.it, proprio in ragione del nuovo scenario sarebbe arrivato il momento di ripensare al reddito di cittadinanza in quanto è stato concepito male così come è nato pure peggio. In particolare, secondo il sito Internet del Quotidiano quel che servirebbe davvero è qualcosa che superi la cassa integrazione.

Rdc, che cos’è la “fase due”

Entro 30 giorni dal riconoscimento del Reddito di cittadinanza, il beneficiario è convocato:

  • dai Centri per l’Impiego per stipulare il Patto per il lavoro, se nella famiglia almeno uno tra i componenti soggetti alle “ condizionalità “ sia in possesso di almeno uno tra questi requisiti:
    • assenza di occupazione da non più di due anni;
    • beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o che ne abbia terminato la fruizione da non più di un anno;
    • avente sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i Centri per l’Impiego;
    • a condizione che non abbiano sottoscritto un progetto personalizzato per il REI.
  • dai servizi dei Comuni competenti per il contrasto alla povertà, per stipulare il Patto per l’inclusione sociale, in tutti gli altri casi.

Patto per il lavoro

Una volta avvenuta la convocazione, il beneficiario deve collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro, tra i quali rientra quello di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue (una in caso di rinnovo).

La congruità dell’offerta di lavoro viene definita sulla base di tre principi (art. 25 del decreto legislativo 150/2015):

  1. coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;
  2. distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
  3. durata dello stato di disoccupazione.
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