L’espansione delle infrastrutture informatiche ha sollevato molti interrogativi sul rapporto fra innovazione e diritto. Questi si inquadrano poi in una più ampia riflessione che investe la relazione (certamente problematica) fra produzione del diritto e attività umane.
Sono ormai numerosi gli studiosi di diritto che si sono dedicati a chiarire quale sia la portata del cambiamento – e le implicazioni per la scienza giuridica – determinato dall’avvento di internet. Alcuni di essi hanno assunto posizioni radicali come, ad esempio, l’autore del libro Il diritto dell’era digitale. Tecnologie e regole privatistiche. Pascuzzi, come d’altronde molti altri, non esita ad affermare che ci troviamo di fronte ad una svolta epocale. Assumendo una prospettiva storica, egli analizza come il diritto abbia subìto notevoli modificazioni in corrispondenza di forti cambiamenti sul piano tecnologico.

Quando ancora non esisteva la scrittura, ad esempio, il patrimonio giuridico veniva tramandato in forma orale, oralità che assumeva dunque, le caratteristiche di una “tecnologia del pensiero”. Questo comportava però una minore complessità del discorso, escludeva l’astrazione e la generalizzazione, ed obbligava l’uso di forme brevi e ripetitive.
Poi l’uomo inventa la scrittura, vale a dire la “tecnologia della parola”. Il testo diviene fisso e può essere conservato inalterato. Il diritto ha modo così di evolvere ulteriormente e vedere la nascita dell’interpretazione. Un’altra svolta figlia dell’innovazione tecnologica è rappresentata dalla introduzione dei caratteri a stampa. L’invenzione di Gutenberg favorisce la diffusione spaziale dello scritto, consente la stabilizzazione e la standardizzazione dei testi e del linguaggio. E facilita il processo di astrazione.
Se dunque la storia insegna che ogniqualvolta siano state introdotte nuove tecnologie per rappresentare, conservare e diffondere il pensiero, il diritto è cambiato di conseguenza, allora in relazione alle nuove tecnologie ci dobbiamo aspettare un nuovo tipo di diritto, quello dell’era digitale.
Partendo dall’idea che il diritto, chiamato a disciplinare l’uso delle tecnologie, rimane poi da queste condizionato, Pascuzzi pone le premesse per una sua ridefinizione attraverso l’analisi di alcuni istituti specifici: la tutela della riservatezza, il concetto di documento e sotto iscrizione, i titoli di credito, la circolazione dei beni, la moneta digitale, il commercio elettronico, ed il diritto d’autore. Ne emerge una totale inapplicabilità delle vecchie nozioni giurisprudenziali ai nuovi sistemi informatizzati, senza però che si dia mai per scontato che al vecchio si sostituisca il nuovo. Si pensi, ad esempio, all’evoluzione del concetto di autore ed alla pubblicazione in modalità crittografata delle opere dell’ingegno, modalità capace – almeno apparentemente – di risolvere la problematica piuttosto controversa della circolazione libera delle idee e delle informazioni. Il diritto dell’era digitale promette quindi molte novità. La domanda che ci si pone infatti è sempre la stessa: Che direzione prenderà il diritto del cyberspazio, quella della normalizzazione o quella del diritto naturale?

 

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