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Arrivano da parte dell’Inps chiarimenti sull’assegno unico universale per i figli. La specifica riguarda le maggiorazioni per il nucleo per figli maggiorenni e genitori separati, il riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori.

Ricordiamo che a decorrere dal 1° marzo 2022, il governo ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito AUU), che consiste in un beneficio economico mensile (qui come fare richiesta) attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, tenuto conto dell’indicatore dell’ISEE.

Assegno unico: i chiarimenti dell’Inps

Riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, una maggiorazione dell’assegno per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

Rilevano, ai fini di tale maggiorazione, i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno.

Relativamente ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, si precisa inoltre che rilevano gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno.

Ai fini della maggiorazione, infine, rileva anche il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 2-bis, del TUIR.

La maggiorazione spetta altresì ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi.

Riconoscimento delle maggiorazioni in caso di nuclei numerosi

Sono previste maggiorazioni che tengono conto della numerosità del nucleo familiare. In particolare, è introdotta una maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo di importo pari a 85 euro mensili, che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e che si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

E’ prevista una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. Al riguardo, si precisa che, ove siano presenti nel nucleo figli con genitori diversi, le maggiorazioni in argomento spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli (ad esempio, in un nucleo composto da 4 figli nel quale i 2 genitori facenti parte del nucleo ISEE hanno in comune solo 3 dei 4 figli dichiarati nella DSU, la maggiorazione spetta al 100% al genitore, madre o padre, di tutti e 4 figli presenti nel nucleo).

Per quanto attiene alla determinazione del numero totale di figli, si chiarisce che sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, ancorché alcuni di essi non abbiano diritto all’AUU.

Qui il messaggio completo dell’Inps

Analogamente, in mancanza di ISEE, dovrà farsi riferimento per la determinazione del numero dei figli alla composizione del nucleo familiare autodichiarato, in base alle medesime regole valide per l’ISEE. Ad esempio, un figlio di età pari a 27 anni che convive con i suoi genitori e 3 fratelli minorenni, non può beneficiare dell’AUU, ma concorre a formare la composizione del nucleo familiare. In tale caso, spetterà la maggiorazione prevista dalla norma in presenza di almeno 4 figli.

Riconoscimento dell’AUU ai genitori separati

L’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo.

L’assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.

Nei casi sopra riportati (esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero affidamento esclusivo o provvedimento del giudice che individua chi dei genitori può percepire contributi pubblici, oppure accordo fra le parti) il richiedente che si trovi nelle suddette condizioni lo dichiara nella domanda, selezionando l’apposita opzione, chiedendo l’erogazione dell’AUU al 100%.

Inoltre, qualora l’assegno venga già erogato con ripartizione al 50%, il genitore ha la possibilità di chiedere la modifica delle modalità di erogazione, integrando la domanda on line a suo tempo già presentata, chiedendo il pagamento al 100%.

Figli maggiorenni

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4) svolga il servizio civile universale.

Le condizioni elencate dalla norma devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione. Con riferimento al figlio maggiorenne fino ai 21 anni che svolga un’attività lavorativa e possegga un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui, si rammenta che i figli maggiorenni sono da intendersi come facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE e che il reddito complessivo è dato dalla somma di tutti redditi imponibili, al lordo degli oneri deducibili e di eventuali detrazioni spettanti (compresi quindi, ad esempio, i redditi da locazione).

Il figlio maggiorenne fino ai 21 anni, che convive con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive, a prescindere dal carico fiscale e con l’ulteriore condizione che, nell’anno di riferimento della domanda di AUU, non deve possedere un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore a euro 8.000.

Nell’ipotesi di figlio maggiorenne, che non convive con alcuno dei genitori, il figlio può comunque fare parte del nucleo dei suoi genitori in cui “viene attratto”; ciò si verifica qualora il figlio abbia un’età inferiore a 26 anni, sia a carico dei genitori ai fini IRPEF e non sia, a sua volta, coniugato e/o abbia figli propri. Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico IRPEF di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.

Ai fini dell’AUU, il carico per i figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni, “attratti” nel nucleo dei genitori, è verificato se congiuntamente:

– nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo non è superiore alla soglia di euro 4.000;

– nell’anno di riferimento dell’AUU, il reddito complessivo lordo presunto non supera l’importo pari a euro 8.000.

Il limite di reddito complessivo lordo presunto, pari a euro 8.000, non si applica per i figli maggiorenni disabili.

 

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