bonus centri estivi

È possibile presentare domanda per bonus per i centri estivi per i bambini e il bonus baby sitter. I due contributi sono previsti dal decreto Rilancio che modifica le disposizioni in materia del decreto Cura Italia di marzo. “A seguito dell’emanazione del decreto legge n. 34/2020, è possibile presentare la domanda per i due nuovi bonus introdotti per servizi di baby sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia”, scrive l’Inps nelle istruzioni per accedere alle nuove indennità.

L’assegno ora è raddoppiato rispetto a quello di marzo: passa infatti da 600 a 1.200 euro per chi non lo aveva ottenuto già con il Cura Italia. Ma oltre all’utilizzo per i servizi di baby sitting ora l’assegno ora può essere speso anche per usufruire di “servizi educativi territoriali, servizi della prima infanzia e nei centri ricreativi”.

Bonus centri estivi

Come si può richiedere? Entrando sul sito dell’Inps e cliccando su MyInps, si accede alla schermata personale attraverso le proprie credenziali. A quel punto va scelta l’icona per il bonus babysitter, ma a quel punto si aprirà la possibilità anche di scegliere di usufruire dei “Servizi integrativi per l’infanzia”.

Servono i dati personali e quelli del figlio per il quale si fa la richiesta. E’ rivolto a tutte le famiglie, anche affidatarie, con figli minori di 12 anni. Solo in caso di disabilità non è previsto il limite di età. Ma si potrà accedere al bonus solo se nello stessa famiglia non c’è altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, Naspi, Cigo, indennità di mobilità, ecc.). Oppure se non c’è un altro genitore disoccupato o non lavoratore che faccia scattare il divieto di cumulo del beneficio. Un altro dato necessario per avere accesso al bonus per i centri estivi si riferisce alla struttura scelta. Ed è necessario un documento che attesti l’iscrizione al campus.

Chi può richiederlo, i requisiti

A tali bonus possono accedere coloro che non abbiano mai presentato la domanda per la prestazione bonus baby sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo che può arrivare fino ad un massimo di 1.200euro. 2mila euro invece per gli operatori sanitari: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari.

Inoltre, possono presentare la domanda anche coloro che abbiano già fruito del primo bonus da 600 euro (1.000 euro per gli operatori sanitari): questi ultimi posso richiedere un importo integrativo al precedente che non superi il totale di 1.200 euro (o 2.000 per gli operatori sanitari).

Hanno diritto al bonus i lavoratori del settore privato o autonomi con bambini fino a 12 anni di età iscritti ai servizi educativi scolastici nel periodo di chiusura delle scuole e fino al 31 luglio 2020.

La comunicazione dell’Inps

A chiarire che il bonus baby sitter potrà essere utilizzato anche per pagare i centri estivi era stato lo stesso l’Inps. Il 28 maggio scorso ha spiegato il processo di implementazione delle procedure telematiche allora ancora in corso. Per l’adeguamento delle norme in materia di bonus baby sitter dopo che il decreto Rilancio è previsto l’incremento dell’importo complessivo della misura da 600 a 1.200 euro (per chi chiaramente non lo ha già utilizzato).

L’importo complessivo massimo è “pari a 1.200 euro per i lavoratori dipendenti del settore privato nonché per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, per i lavoratori autonomi iscritti all’Inps e alle casse professionali». Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario, pubblico e privato accreditato, sottolinea, “il limite massimo è stato invece aumentato a 2.000 euro”.

Il decreto Rilancio, prosegue il messaggio, “ha previsto inoltre che il bonus, in alternativa, possa essere erogato direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia (indicati nell’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia”.

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