de luca ordinanza 19 alcolici mascherine

Vincenzo De Luca torna a battere i pugni sui tavoli e annuncia nuove misure restrittive contro l’emergenza Covid anche in estate. Stop alla vendita degli alcolici dalle 22 alle 6 e obbligo di mascherine all’aperto.

De Luca, arriva ordinanza su alcolici e mascherine

“Abbiamo il dovere di tutelare la salute dei nostri cittadini per non chiudere le attività che stiamo riaprendo – ha tuonato il governatore nel corso della sua diretta del venerdì  -. La variante Delta sarà aggressiva con chi non si vaccina”.

De Luca si appresta così a firmare l’ordinanza numero 19. “In conformità a  quanto previsto dall’ordinanza del ministro della Salute del 22 giugno 2021, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo, tra l’altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti”.

Da qui l’annuncio: “L’utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad esempio nei  centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento – nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli e navi”.

Stop agli alcolici

Il Presidente della Regione interviene anche sulla movida e limita il consumo di alcol. Il provvedimento prevede «il divieto dalle 22 alle 6 di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici”. Parimenti, “è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali; mentre ai bar, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli”.

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