ordinanza de luca campania

In Campania linea dura del governatore De Luca per impedire la diffusione del contagio in vista delle festività natalizie. Mentre il Governo sta valutando, dopo le insistenze provenienti da più fronti, di aprire alla possibilità di spostarsi tra i comuni della stessa provincia nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, nella nostra regione questo non sarà possibile.

L’ordinanza firmata dal presidente De Luca, infatti essendo più restrittiva della decisione che eventualmente prenderà il Governo, impedirà la mobilità durante le festività. Da domani scatteranno rigorosi controlli per gli arrivi dalle altre regioni e per gli spostamenti nelle seconde case anche in comuni della stessa provincia.

L’ordinanza di De Luca

È dato mandato alle AA.SS.LL. di effettuare, in raccordo con l’Unità di Crisi regionale, controlli a
campione della temperatura corporea dei viaggiatori in arrivo all’aeroporto di Capodichino (NA)
nonché alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli-Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché
Battipaglia, Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri, con treni che effettuano collegamenti interregionali,
nonché di praticare test diagnostici in caso di temperatura superiore a 37,5° CC ovvero in presenza di
sintomi, anche lievi, compatibili con il virus COVID-19 nonché tamponi molecolari in caso di
positività allo screening;

1.2. ai viaggiatori in transito presso le stazioni indicate al precedente punto 1.1. è fatto obbligo di
sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea e agli screening disposti dalla competente
Autorità sanitaria ove la temperatura superi i 37,5° CC secondo le modalità organizzate presso le
singole stazioni, o altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;
1.3. è fatta raccomandazione alle Autorità competenti di assicurare il rafforzamento dei controlli sul
territorio regionale, ivi comprese le stazioni di arrivo di cui al punto 1.1., al fine di rilevare eventuali
arrivi o spostamenti in violazione delle vigenti disposizioni e dell’adozione dei provvedimenti
consequenziali;

1.4. è fatto divieto di spostamenti presso le seconde case, ancorchè ubicate sul territorio regionale,
salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza.

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