Arriva una nuova ordinanza di Vincenzo De Luca. Il provvedimento numero 70 del governatore campano impone lo screening obbligatorio sul personale scolastico. E’ questa l’importante novità introdotta in vista della riapertura ufficiale degli istituti scolastici del 24 settembre.

Campania, ripartono le scuole: screening obbligatorio per tutto il personale docente e non docente

La decisione arriva anche alla luce dei primi casi di contagi registrati in alcune scuole della Campania che hanno riguardato due bidelli risultati positivi al Covid-19. L’attenzione a pochi giorni dal suono della prima campanella resta alto. Per chi non rispetta le disposizioni relative allo screening obbligatorio rischia denunce e sanzioni pecuniarie.

“A tutto il personale, docente e non docente, delle scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania – si legge nel provvedimento – è fatto obbligo:

  • – ove residente nella regione Campania, di segnalarsi al proprio Medico di medicina generale ovvero al Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza al fine di
    sottoporsi al test sierologico e/o tampone e di esibizione dei relativi esiti al proprio Dirigente scolastico, che esercita le funzioni di Datore di lavoro nelle scuole statali,
    ovvero, per le scuole paritarie, al Datore di lavoro; ove residente in regione diversa dalla Campania, di segnalarsi al proprio Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di Datore di lavoro nelle scuole statali), ovvero, per le scuole paritarie, al Datore di lavoro, al fine di sottoporsi al test e/o del tampone a cura del servizio sanitario regionale.
  • 1.2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1.1. non si applicano ai soggetti che comprovino al proprio Dirigente scolastico- ovvero, per le scuole paritarie, al Datore di
    lavoro- di aver effettuato, anche su base volontaria, test sierologico e/o tampone diagnostico in data non anteriore al 24 agosto 2020, con esito “negativo”.
  • 1.3. Ai Dirigenti scolastici ovvero, per le scuole paritarie, ai Datori di lavoro, è fatto obbligo di raccogliere e segnalare alla ASL di riferimento della scuola i nominativi dei soggetti, di cui al precedente punto 1.1., secondo alinea, da sottoporre a screening e di verificare, antecedentemente all’avvio dell’anno scolastico, che tutto il personale sia stato
    sottoposto a screening, segnalando alla ASL di riferimento entro il 21 settembre 2020 eventuali soggetti che risultino ancora non controllati.
  • 1.4. E’ demandata alle AASSLL della Campania ogni iniziativa e attività- anche con il supporto, ove necessario, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno –
  • volta all’espletamento delle attività di screening di cui al presente provvedimento con ogni sollecitudine e in ogni caso in tempo utile alla riapertura delle attività scolastiche in data 24 settembre 2020.
  • 1.5. I Dirigenti Scolastici/Datori di lavoro avranno cura di diffondere il presente provvedimento presso il proprio personale e di richiamare le sanzioni connesse all’eventuale inosservanza, previste al punto 2 del presente provvedimento.

2. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

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