licenziamenti bloccati

Nel decreto marzo Cura Italia, varato ieri dal governo, per affrontare anche dal punto di vista economico l’emergenza Coronavirus si parla anche di licenziamenti bloccati.

C’è infatti nel decreto una norma che sospende, per due mesi, tutte le procedure di licenziamento individuale e collettivo in Italia, nonché i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (esempio licenziamento per motivi economici). Sostanzialmente consentiti per 60 giorni solo i licenziamenti disciplinari per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, per inadempienze gravi o gravissime del lavoratore.

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in grosse difficoltà non solo il sistema sanitario nazionale, ma anche l’interno mondo economico e produttivo del paese. Per mettere un freno a ciò il governo ha varato ieri una manovra da 25 miliardi a favore di sanità, famiglie, lavoratori e aziende. Il Governo ha previsto delle misure relative agli ammortizzatori sociali, con pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps per chi è in quarantena che è equiparata alla malattia e ancora ha previsto il congedo parentale e il voucher baby sitter.

Licenziamenti bloccati

Accanto a queste ha previsto anche una norma relativa al blocco dei licenziamenti dei lavoratori per due mesi. In particolare sono precluse le procedure relative ai licenziamenti collettivi, i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ivi compreso il licenziamento per motivi economici. Tutte le procedure di licenziamento per motivi “oggettivi” saranno sospese per due mesi. E saranno sospese anche le procedure avviate dal 23 febbraio scorso. Un modo per confermare quello che hanno sostenuto il ministro dell’Economia e quello del lavoro Nunzia Catalfo che “nessuno deve perdere il lavoro a causa del coronavirus”.

Decreto Cura Italia, il testo sui licenziamenti bloccati

Nel Decreto Legge del governo infatti è prevista una norma di “Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti”. Questo si legge nel testo del decreto: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604″.

Nella relazione si legge che “la norma dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto: “è precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi; e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti. E’ previsto altresì che durante tale periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo”.

Gli ammortizzatori sociali

L’obiettivo del Governo è indurre le parti, datori di lavoro e lavoratori, a far ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Tra questi la cassa integrazione, oppure si invita a far ricorso al lavoro agile, alle ferie e qualsiasi modalità che eviti il licenziamento.

 

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