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Bisogna indicare l’itinerario che si intende compiere nel nuovo modulo autocertificazione Coronavirus. Il modello di autodichiarazione per gli spostamenti della Fase 2 in vigore dal 4 maggio è indispensabile per chi si muove dal proprio domicilio. Il Viminale ha pubblicato sul proprio sito il modulo pdf editabile da compilare e stampare. Nella fase 2 cambia il modulo di autocertificazione, in cui si aggiungono le visite ai congiunti.

Con il nuovo decreto, in vigore da lunedì 4 maggio fino al 17 maggio, il governo ha confermato che sarà ancora necessario avere con sé il modulo di autocertificazione fornito dal ministero dell’Interno in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine. Questo perché gli spostamenti e le uscite per i cittadini sono ancora limitate. La novità prevista dal governo è quella di fare visita ai propri cari, considerata una prima necessità. Si può infatti uscire di casa per andare a trovare un parente, anche se rimangono vietati gli assembramenti e si dovranno sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale, come la mascherina.

Autocertificazione: indicare l’itinerario

Nel nuovo modulo aggiornato dal ministero dell’Interno e pubblicato sul sito del Viminale, si deve per prima cosa dichiarare di non essere sottoposti alla misura di quarantena dopo essere risultati positivi al Coronavirus. In quel caso, infatti, nessuno spostamento è consentito. Si devono poi comunicare il luogo di partenza e quello di destinazione dello spostamento. Nel modulo c’è una parte in cui c’è scritto:

  • che lo spostamento è iniziato da ________________________________________________________________(indicare l’indirizzo da cui è iniziato) con destinazione _________________________________

Inoltre, bisogna certificare di essere sia a conoscenza delle misure contenitive, sia delle sanzioni che possono essere applicate in caso di violazioni. Nel modulo, come nella sua versione precedente, si dovrà anche certificare di essere consapevole delle varie ordinanze regionali in caso di spostamento tra Regioni differenti. Con il nuovo decreto, sarà comunque autorizzato lo spostamento nelle altre Regioni solo per motivi lavorativi o di salute.

Infine, al punto in cui bisogna indicare il motivo dello spostamento, tra le varie opzioni si legge:

  • esigenza lavorativa,
  • assoluta urgenza,
  • situazione di necessità,
  • motivi di salute.

Il Ministero ha però chiarito che può anche essere utilizzato il precedente modello di autodichiarazione basta barrando le voci non più attuali. L’autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere sempre compilata al momento del controllo. Il nuovo modulo può essere scaricato qui. 

Le visite ai congiunti

E’ possibile dal 4 maggio far visita ai congiunti (chi sono? Leggi qui). Per specificarlo nell’autocertificazione bisogna utilizzare le sei righe bianche “a risposta aperta” presenti nel nuovo modulo. Non sarà necessario indicare nome, cognome e altri dati personalità del congiunto a cui far visita, ma sarà possibile indicare il grado di parentela. Il Ministero della Salute ha specificato che i congiunti sono “i coniugi, i partner conviventi, i partner non conviventi, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonchè i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)”. Far visita agli amici non è quindi una motivazione valida ai fini autocertificativi.

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Per quali spostamenti è necessaria l’autocertificazione

L’autocertificazione con l’itinerario è necessaria per tutti gli spostamenti della Fase 2: in altri termini, servirà sempre un valido motivo per uscire dal proprio domicilio. Nella Faq pubblicata dal Ministero, tuttavia, viene prospettata per i lavoratori la possibilità di non utilizzare l’autocertificazione se si possiede una documentazione sostitutiva, ad esempio un tesserino dell’azienda per la quale si lavora. L’adeguata documentazione cui si fa riferimento nelle risposte alle domande frequenti consiste quindi in un documento fornito dal datore di lavoro o, in alternativa, di un tesserino che attesti la propria condizione lavorativa.

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