campania zona arancione

Resta zona arancione la Campania. Con l’ordinanza numero 98, la Regione ha applicato tutte le restrizioni della zona arancione.

L’ordinanza, firmata dal governatore Vincenzo De Luca, inoltre acuisce le restrizioni con il divieto di vendita di bevande dalle 11 del mattino in poi e con divieto di consumo di cibo e bevande escluse l’acqua all’aperto per tutta la giornata.

I ristoranti, bar non riaprono dunque ma possono continuare con asporto e delivery.

Campania zona arancione: cosa si può fare

Posso spostarmi in un altro Comune?

La zona arancione ricordiamo che prevede il divieto di spostamento da un Comune all’altro se non per comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità e la raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all’interno del proprio Comune.

Posso prendere il caffè al bar?

L’ordinanza impone poi un altro divieto: stop assoluto alla vendita di qualsiasi bevanda anche non alcolica in strada dalle 11 del mattino in poi. Questo per evitare i tradizionali brindisi e apertivi delle vigilie.

L’ordinanza di De Luca

Ecco l’Ordinanza ’98 nel dettaglio:

1.      Confermate tutte le misure vigenti alla data odierna per effetto di disposizioni statali – ivi comprese quelle di cui all’art.2 del DPCM 3 dicembre 2020 (cd. “zona arancione”)  – nonché   regionali (Ordinanza  n. 96 del 10 dicembre 2020 su controlli degli arrivi e limitazioni alla mobilità sul territorio regionale) ;

2.      Divieto per i bar e gli altri esercizi di ristorazione, dalle ore 11,00 del mattino, di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche.

3.      Per tutto l’arco della giornata, divieto di consumo di cibi e bibite, anche non alcoliche, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali;

4.      Per tutti gli esercizi commerciali, obbligo di misurazione della temperatura corporea agli avventori all’ingresso dei propri locali e di inibire l’ingresso laddove la temperatura risulti superiore a 37,5 ° CC.

5.      Raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. “movida”

6.     Raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché delle disposizioni di cui al precedente punto 3.

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