L’ultimo decreto legge targato Governo Conte licenziato nella giornata di ieri, 19 dicembre, entra in Gazzetta Ufficiale. Sono cinque pagine (in PDF) che rimodulano restrizioni e limitazioni ai cittadini italiani per frenare l’epidemia da Covid-19 nelle festività natalizie.

Decreto legge Natale in Gazzetta Ufficiale: il testo in pdf

Dopo un lungo Consiglio dei Ministri, nel corso del quale si è consumato un braccio di ferro tra rigoristi e “aperturisti”, l’Esecutivo ha emanato il nuovo decreto Natale che regola gli spostamenti e le attività commerciali dal 21 dicembre al 6 gennaio. La novità principale consiste nell’introduzione di giorni “rossi” in cui non ci si potrà muovere se non per motivi di stretta necessità. Si tratta dei giorni 24-27; 30 dicembre-3 gennaio; 5 e 6 gennaio. Negli altri giorni è prevista invece la zona arancione in tutte le regioni d’Italia, con conseguente libertà di movimento entro i confini del proprio comune di residenza.

Gli articoli del provvedimento spiegati punto per punto

Il testo del Decreto Natale è stato pubblicato questa notte in Gazzetta Ufficiale. Il primo articolo regola gli spostamenti all’interno del territorio nazionale, calendarizzando di fatto le misure da zona rossa e zona arancione in base alla data di riferimento. La stessa norma introduce anche una deroga a favore dei residenti dei comuni con meno di 5mila abitanti, che potranno spostarsi verso altri comuni entro un raggio di 30 chilometri dal centro di residenza. Ulteriore deroga è prevista per chi voglia raggiungere, nei giorni festivi e pre-festivi, amici o parenti nelle rispettive abitazioni. Lo potranno fare soltanto due persone, eventualmente in compagnia di minori di anni 14.

Il secondo articolo introduce invece dei ristori a fondo perduto a favore delle attività di ristorazione, che saranno quelle più colpite da questa nuova ondata di decreti e di restrizioni. Si tratta di 455 milioni per la fine del 2020 e altri 190 milioni per l’inizio del 2021. Per identificare gli aventi diritto, gli eventuali beneficiari dovranno accertare la presenza della loro attività nel codice Ateco riportata nella tabella del decreto stesso. Il terzo articolo infine disciplina l’entrata in vigore del provvedimento, che avverrà a partire dal 19 dicembre 2020.

Di seguito il testo integrale (Qui il Pdf con le slides: zonarossa_19093858)

  • Art. 1 Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

2. Durante l’intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

3. La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

  • Art. 2 Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell’epidemia ‘Covid-19’, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita Iva attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nella tabella di cui all’allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° dicembre 2020.

2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

3. L’ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

4. In ogni caso, l’importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19’, e successive modifiche.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e’ effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

  • Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare”.

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