nuovo dpcm spostamenti vietati

Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm che, a breve, sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale. Rispetto alle bozze l’impianto generale non cambia: stop agli spostamenti tra Regioni rosse e/o gialle, cioè a rischio elevato o medio, e libertà di circolazione solo in quelle verdi. Le misure entreranno in vigore giovedì fino a 3/12, Nelle zone a massimo rischio chiusi anche negozi. Scuola in presenza fino alla prima media nelle zone rosse

Spostamenti tra Regioni, divieto nelle aree arancioni

“Nelle aree arancioni viene vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita”. Quindi nessuna possibilità di uscire o entrare in queste Regioni.

Viene però consentita la possibilità di rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza. Ancora, viene vietato ogni spostamento – sia con mezzi pubblici che privati – in un “comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”. Quindi non solo divieto di spostamento tra Regioni, ma anche tra comuni.

Divieto spostamenti tra Regioni, nelle aree rosse è lockdown

Le limitazioni sono più stringenti per le aree rosse, quelle che andranno incontro a un vero e proprio lockdown. Nelle zone considerate rosse viene vietato non solo lo spostamento in entrata e in uscita da questi territori (quindi nessuna possibilità di ingresso e uscita dalla Regione), ma anche “all’interno dei medesimi territori”.

Rimangono le eccezioni per “gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita”.

Infine, anche in questo caso “è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

 

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