Arriva il testo ufficiale della nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca. Due le novità importanti introdotte dal provvedimento: la chiusura dei confini provinciali, con il divieto di spostamento da una provincia all’altra nell’ambito della Regione; e l’istituzione della zona rossa ad Arzano.

Campania, nuova ordinanza: divieto spostamento regioni e zona rossa

Tuttavia, a differenza di quanto trapelato dalle anticipazioni di ieri, non verranno riaperte le scuole elementari. Il Presidente della Regione, infatti, “con decorrenza dal 21 ottobre e fino al 30 ottobre 2020” conferma “la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria”. La riapertura sarà “eventuale”. Il governatore infatti ha dato mandato all’Unità di Crisi regionale la valutazione della situazione dei contagi in ambito scolastico e ai rischi connessi ai contatti stretti. Qualora la valutazione fosse positiva, le elementari riapriranno il 26 ottobre.

Il punto più controverso, che ha suscitato molte polemiche, è però la chiusura dei confini provinciali. “Con decorrenza dal 23 ottobre 2020 – si legge -, al fine del contenimento dei rischi di contagio correlati alla mobilità sul territorio, ai cittadini campani è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di residenza o domicilio abituale verso altre province della Campania, fatti salvi gli spostamenti connessi ad esigenze relative a motivi di salute, comprovati motivi di lavoro, comprovati motivi di natura familiare; motivi scolastici e/o afferenti ad attività formative e/o socio-assistenziali; altri motivi di urgente necessità”.

Zona rossa ad Arzano

Infine l’annunciata istituzione della zona rossa ad Arzano, già oggetto di lockdown su disposizione del commissario prefettizio. “Con decorrenza immediata e fino al 30 ottobre – scrive il governatore De Luca – sono disposte le seguenti misure:divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi residenti; divieto di accesso nel territorio comunale; sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; sospensione delle attività commerciali e produttive, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio”.

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