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Cassa integrazione. Dal 18 giugno per i pagamenti diretti di tutti gli strumenti di cassa integrazione scatta la procedura accelerata. Il decreto Rilancio prevede l’anticipazione da parte dell’Inps del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo entro 15 giorni dal ricevimento delle domande da parte del datore di lavoro.

La prcedura accelerata parte il 18 giugno, basata sull’anticipazione da parte dell’Inps del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo entro 15 giorni dal ricevimento delle domande da parte del datore di lavoro. Tempi più stretti anche per le domande, da presentare entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione dell’anticipazione della prestazione.

Proroga della durata della Cig ed eccezioni

Come riporta il Sole24ore, è prevista la proroga di 5 settimane dei trattamenti di Cig utilizzabile entro il 31 agosto, ma solo se si è usufruito di tutto il plafond delle 9 settimane già concesse. Poi, con una nuova procedura si possono chiedere ulteriori 4 settimane dal 1 settembre al 31 ottobre. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire dell’intero plafond di 9 settimane anche in continuità entro il 31 ottobre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente di 9 settimane.

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Le nuove settimane di cassa integrazione

Per l’accesso alle ulteriori cinque settimane di Cig da utilizzare entro il 31 agosto sarà direttamente l’Inps ad autorizzare le domande. Ma le nuove domande potranno essere presentate dopo 30 giorni dall’entrata in vigore del Dl 34, quindi dal 18 giugno . Passati i primi 30 giorni, il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’Inps trasmette la domanda, entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’Inps. L’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.

Cassa in deroga

Per la cassa in deroga le procedure si sdoppiano: si applicano quelle indicate nell’articolo 22 del Dl 18/2020 per chi ancora non ha richiesto totalmente le prime nove settimane da utilizzare dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, e quelle nuove indicate nell’articolo 71 del Dl Rilancio per richiedere le nuove e ulteriori nove settimane nella formula cinque + quattro. Queste ultime regole dovrebbero applicarsi anche alle settimane di cassa in deroga riferite al primo gruppo di nove settimane, autorizzate dalle Regioni ma non ancora richieste all’Inps.

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