bonus facciate

Bonus facciate 2020. Pubblicate le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per usufruire del cosiddetto “Bonus facciate”. La detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli intervenuti di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, prevista dalla Legge di Bilancio 2020. Vi spieghiamo come ottenerlo, come funziona e i requisiti necessari.

Come ottenere il bonus facciate

Per godere dell’agevolazione i contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

E’ necessario indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile. Se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Possono essere utilizzati i benefici predisposti da banche e Poste spa per il pagamento delle spese ai fini dell’Ecobonus.

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Bonus Facciate? Inclusi balconi e fregi esterni

Gli interventi devono essere finalizzati al ‘recupero o restauro’ della facciata esterna. Devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. L’agevolazione, pertanto, riguarda “gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Tra i lavori agevolabili rientrano quelli per il rinnovo e consolidamento della facciata esterna dell’edificio. Inclusa anche la tinteggiatura o pulitura della superficie, e lo stesso vale per i balconi o per eventuali fregi esterni. E ancora, lavori sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni e su tutte le parti impiantistiche coinvolte perché parte della facciata dell’edificio”.

Comprese anche perizie e sopralluoghi

Beneficiano della detrazione anche le spese correlate agli interventi e alla loro realizzazione, ad esempio perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi, ecc. Anche gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio rientrano nel campo del bonus facciate.

I lavori devono soddisfare i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”). I valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio.

Affittuari

Anche gli affittuari potranno usufruire del ‘bonus facciate’. L’Agenzia delle Entrate precisa che “ai fini della detrazione, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie). Oppure detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato. Essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario”.

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