Al Presidente del Consiglio Comunale

Avv. Luigi Sequino

 

Secondo la ratio che sottostà al Dlgs 267/2000, che discende dalla Legge 81 del 25/3/1993, il consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, di tipo collegiale, ovvero formato da diversi membri, detti consiglieri comunali, eletti direttamente dagli abitanti del comune, attraverso un sistema di tipo maggioritario. Mentre l’attività esecutiva amministrativa è prerogativa del Sindaco, eletto direttamente dai cittadini , coadiuvato dalla Giunta da questi nominata. Ad avvalorare tale divisione di ruoli è la incompatibilità tra consigliere comunale e componente della giunta nei comuni con più di 15.000 abitanti.

Sulla base di tale premessa il consiglio comunale è il luogo nel quale, secondo l’art. 42 comma 1 e 2 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267. i consiglieri possono esercitare le prerogative loro riconosciute dall’ordinamento, ossia far valere il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta all’esame consiliare, chiedere la convocazione del consiglio, presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni .

Inoltre, l’art. 43 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, comma 1 rileva che i consiglieri hanno, tra le altre prerogative, il diritto di chiedere la convocazione dl Consiglio Comunale.

La figura del Presidente del consiglio comunale è prevista dall’art. 39 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 obbligatoria per le province e i comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti.

Il Presidente del consiglio comunale ed il suo ruolo sono da porre in relazione al differente ruolo assunto del massimo organo rappresentativo, come sopra è stato sottolineato, che assolve essenzialmente a funzioni di programmazione, indirizzo politico-amministrativo e controllo.

Al Presidente del consiglio comunale spettano tutti i poteri per garantire l’effettività dei diritti dei consiglieri, nonché il corretto svolgersi dei lavori del consiglio stesso, secondo l’elencazione dell’art. 39, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Secondo l’art. 39 comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e l’art. 25 dello statuto del comune di Giugliano “ Il Presidente è inoltre tenuto a convocare il consiglio, entro il termine di venti giorni, ove ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri o il sindaco inserendo all’ordine del giorno le questioni proposte”

Il Presidente del consiglio comunale è titolare di un munus pubblico, ossia “un soggetto in senso stretto) che in base a norma dell’ordinamento riceve il compito di curare un interesse altrui “ ovvero di un ufficio cui sono ascritti poteri funzionalizzati, che, proprio in quanto tali, devono essere utilizzati non per conseguire fini proprî, ma garantire diritti e prerogative di terzi, la cui violazione costituisce índice rivelatore di comportamento censurabile.

A fronte della rilevanza dei compiti ascritti al Presidente del consiglio comunale, la legge non prevede l’istituto della sua revoca, demandandone la disciplina alla fonte statutaria e regolamentare, che ne deve disciplinare il modo, i requisiti formali e sostanziali, le modalità di discussione e di votazione, inducendo a concludere che l’ufficio presidenziale abbia una connotazione squisitamente istituzionale e non  in senso lato politica. La rappresentatività che deve essere assicurata dal presidente del consiglio comunale è pertanto di tipo meramente istituzionale.

Lo statuto ed il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale normalmente prevedono la possibilità di presentare una specifica mozione di sfiducia nei confronti del presidente del consiglio comunale, circondandola con forme di cautela che hanno lo scopo dichiarato di enucleare un regime di stabilità dell’ufficio presidenziale.

Ciò premesso è chiaro che da punto di vista statutario l’odg non va deciso a maggioranza nella conferenza dei capigruppo, ma sentita la Conferenza dei capigruppo dal Presidente del Consiglio, e maggior ragione per quanto riguarda le richieste che provengono da un quinto dei consiglieri o da parte del Sindaco. Se ciò avviene, infatti, determina una chiara violazione delle norme legislative e statutarie.

E’ prassi in tutti i consessi che i punti all’odg di precedenti consigli, comunque non espletati, vengano prioritariamente messi all’odg del primo consiglio utile convocato, in special modo per quanto riguarda se tali punti all’odg provengono da richieste di un quinto dei consiglieri o del Sindaco.

Tenuto conto che per ben due volte è stato convocato da Lei il Consiglio Comunale su richiesta di un quinto della minoranza, andato deserto per mancanza del numero legale, in quanto i consiglieri di maggioranza non si sono presentati.

Le chiediamo che vengano posti all’odg le proposte avanzate da un quinto dei consiglieri come reiterato dai capi gruppo della minoranza così come previsto dal Dlvo 267/2000 e dallo stesso Statuto del Comune di Giugliano.

Riportiamo a supporto di tali tesi riportiamo la circolare del Ministero dell’Interno.

Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali, Parere 16 aprile 2015

“Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato richiesto l’avviso di questo Ministero, in ordine ad alcune problematiche attinenti alla tutela dei diritti e delle prerogative della minoranza consiliare del comune di cui in oggetto.
Al riguardo per quanto concerne il diritto della minoranza consiliare tutelato dall’art. 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00, la giurisprudenza prevalente in materia ha da tempo affermato che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, “al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l’oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l’ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell’assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all’ordine del giorno” (vd. in particolare T.A.R. Piemonte, Sez. II, 24 aprile 1996, n. 268).
Il T.A.R. Puglia – Lecce (sentenza n. 528/2014) ha recentemente ribadito che la figura del Presidente è posta a garanzia del corretto funzionamento dell’organo rappresentativo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza.
Pertanto, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, appare che la convocazione del consiglio comunale con un ordine del giorno diverso da quello richiesto appare elusiva dell’obbligo di cui al comma 2 dell’ art. 39 citato, nonché dell’art. 25, comma 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio del Comune di …, ai sensi del quale il sindaco è tenuto a convocare l’assemblea quando lo richieda un quinto dei consiglieri, “inserendo all’ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti”

In subordine, dimostrando la nostra volontà collaborativa e non bellicistica, Le si chiede di convocare un nuovo Consiglio Comunale con all’odg la questione Più Europa e Mog, prevedendo la seconda convocazione così come prevede l’art. 25 dello Statuto lettera e. Tale inserimento della seconda convocazione che ne prevede la validità della seduta con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco, è in linea con quanto stabilito dall’art. 38 comma 2 del Dlgvo 267/2000. Questo aspetto normativo è proprio a garanzia delle attività dei consiglieri nella loro individualità e alla funzionalità del Consiglio nella sua collegialità, indipendentemente dalla Maggioranza o dalla Opposizione. Tale norma serve ovviamente ad impedire proprio che vi siano prevaricazioni da parte della maggioranza dei consiglieri che bloccherebbero la normale attività del Consiglio nelle prerogative dei consiglieri comunali. La seconda convocazione, che dovrebbe sempre essere prevista proprio in virtù di tale assunto, rientra certamente nella prerogativa esclusiva del Presidente del consiglio, proprio a garanzia di imparzialità e di terzietà della sua figura, che opera al di fuori della maggioranza e della opposizione.

Infine, così come previsto dall’art. 39 comma 5 del D lsvo 267/2000, si renderebbe necessario, in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio , previa diffida, di far provvedere al Prefetto.

Cordiali saluti

I consiglieri di minoranza

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