I gestori dei ristoranti o dei bar possono chiedere al cliente di esibire, oltre al green pass, anche la carta d’identità? Ieri il Garante per la Privacy ha confermato che “i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi” possono richiedere un documento di identità agli intestatari del Green pass. “Le figure autorizzate alla verifica dell’identità personale sono quelle indicate nell’articolo 13 del Dpcm 17 giugno 2021”. Tra i soggetti elencati ci sono proprio i gestori di bar e ristoranti.

Green Pass, il Garante privacy: “Ok a controllo della carta d’identità per gestori di bar e ristoranti”

Quanto annunciato dal Garante va esattamente al contrario rispetto a quanto detto dalla ministra Luciana Lamorgese solo 24 ore fa.  “I titolari dei locali pubblici dovranno controllare il lasciapassare, ma non potranno chiedere la carta d’identità ai clienti”, aveva detto la ministra dell’Interno specificando che era in via di preparazione una circolare.

“Andare al ristorante con il pass è come andare al cinema e mostrare il biglietto” e “nessuno pretende che gli esercenti chiedano i documenti, i ristoratori non devono fare i poliziotti” e ci saranno “controlli a campione nei locali insieme alla polizia amministrativa”.

La circolare

La circolare del Viminiale arriva poi, finalmente, in serata: ”Riguardo al possesso delle certificazioni verdi e al loro utilizzo occorre precisare che le vigenti disposizioni individuano due diverse successive fasi. La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendono accedere alle attività per le quali essa prescritta. Tale prima verifica ricorre in ogni caso e proprio in ragione di ciò è configurata” come ”un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati”. E’ quanto precisa la circolare del Viminale ‘disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi”.

”La seconda fase”, viene spiegato nel testo, ”consiste nella dimostrazione da parte del soggetto intestatario della certificazione verde della propria identità personale mediante l’esibizione di un documento d’identità”. ”Si tratta – precisa il Viminale – di un’ulteriore verifica allo scopo di contrastare i casi di abuso o di elusione delle disposizioni. Diversamente dalla prima”, questa verifica ”non ricorre indefettibilmente” come dimostra ”la locuzione ‘a richiesta dei verificatori”’. ‘

‘La verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolto a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme come ad esempio quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione” si precisa. Nella circolare si parla infatti di casi di “palese falsità”, come può avvenire per esempio se l’utente ha 70 anni, ad esempio, ma il green pass utilizzato risulta essere quello di un ragazzo di 20 anni.  In questi casi il gestore può “chiedere di controllare la corrispondenza dell’identità”.

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