C’è tempo fino al 31 gennaio per chiedere il bonus 150 euro, l’indennità una tantum prevista dall’articolo 19 del decreto Aiuti ter. Possono presentare la domanda i collaboratori coordinati e continuativi, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi con borsa di studio, i lavoratori stagionali, gli intermittenti e i lavoratori dello spettacolo.

Bonus 150 per i lavoratori in scadenza a gennaio

Per beneficiare del bonus i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021. I lavoratori stagionali e intermittenti, invece, possono presentare domanda se non abbiano già percepito, dal datore di lavoro, l’indennità nel mese di novembre 2022.

È possibile trasmettere la domanda tramite il servizio online Indennità una tantum 150 euro. Una volta fatto l’accesso, inserendo le proprie credenziali, di dovrà selezionare la categoria di appartenenza. In alternativa al servizio online, l’indennità può essere richiesta tramite i patronati o il Contact center, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Per ricevere il bonus bisogna rispettare alcuni requisiti, come essere residenti in Italia dal 1 novembre 2022 e avere un reddito personale non superiore per l’anno 2021 a 20mila euro. 

Quali documenti presentare

Per l’individuazione del reddito del 2021 da utilizzare per l’erogazione in via provvisoria dell’indennità in esame, sono presi in considerazione i seguenti redditi:

  • redditi da Certificazioni Uniche 2022 emesse dall’Istituto;
  • redditi da flussi UniEmens;
  • redditi derivanti da rapporti di collaborazione soggetti all’iscrizione in Gestione separata;
  • redditi dichiarati dai pensionati per l’anno 2021 noti all’Istituto ai fini delle verifiche del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento;
  • per gli assegni straordinari del credito, credito cooperativo e Poste italiane soggetti a tassazione separata (aventi categoria: 027, 028, 127, 128), è stato considerato l’importo lordo da assoggettare a tassazione separata derivante dai trattamenti stessi.

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