Per chi avvia un’attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o di società cooperativa nei primi 12 mesi di fruizione dell’assegno può ricevere bonus Reddito di cittadinanza. Si tratta di sei mensilità del Rdc che può avere un valore massimo pari a 4.680 euro, considerando che il beneficio è fruibile nel limite di 780 euro mensili.

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 12 febbraio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2021, ha fornito le indicazioni per presentare domanda di accesso al beneficio aggiuntivo.

Bonus Reddito: a chi spetta

Il bonus è concesso ai beneficiari di Reddito di cittadinanza che avviano, entro i primi 12 mesi di fruizione del Rdc:

  • un’attività lavorativa autonoma;
  • un’attività di impresa individuale;
  • una società cooperativa.

L’importo si calcola considerando il valore dell’assegno ricevuto nel mese in cui è stata avviata l’attività. L’assegno viene erogato dall’Inps in un’unica soluzione entro il secondo mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

I requisiti

I requisiti per l’erogazione del bonus sono:

  • risultare, al momento della presentazione della domanda delle sei mensilità, essere componenti di un nucleo familiare che sta beneficiando del RdC;
  • avere avviato un’attività autonoma o di impresa individuale o aver sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
  • non aver cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta, una delle attività che danno diritto al beneficio addizionale;
  • non essere parte di un nucleo familiare che ha già avuto accesso al bonus.

Bonus Rdc: come fare domanda

Per poter accedere al bonus per l’avvio dell’attività, è necessario inviare comunicazione all’Inps tramite il modello COM Esteso, entro la scadenza dei 30 giorni.

Il bonus non spetta se l’attività è stata avviata nei mesi per i quali si è già fruito del reddito di cittadinanza senza essere comunicata entro 30 giorni dall’inizio.

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