Da domani scatterà il divieto di spostamento alle 22 e, dunque, per giustificare le proprie uscite sarà necessaria l’autocertificazione anche nei Comuni inseriti nelle zone gialle.

Il modulo, già disponibile sul sito del Viminale, è lo stesso che era stato predisposto in occasione del Dpcm del 24 ottobre e già utilizzabile per le ordinanze in vigore nelle Regioni dove era stata stabilita la restrizione.

Nuovo dpcm, torna l’autocertificazione

Ma sono in tanti a chiedersi se sia obbligatorio oppure no l’uso del modulo se da una regione considerata “zona gialle” ci si vuole spostare in una “zona arancione” o addirittura “rossa”.

Vediamo di fare chiarezza. Per le regioni collocate nella fascia arancione è infatti vietato lo spostamento da una regione all’altra, a meno che non siano comprovati motivi di lavoro, di salute o di estrema necessità.

Per le cosiddette “zone rosse” vige non solo il divieto di spostamento tra regioni, ma anche quello tra comuni e province rientranti nello stesso territorio regionale, a meno che vi siano comprovate esigenze. Per queste ultime due zone, pertanto, l’autocertificazione sarebbe necessaria a documentare in via ufficiale tali esigenze alle forze dell’ordine. (Qui è possibile scaricare il modulo).

Autocertificazione in vigore in alcune regioni

Inoltre, va ricordato che in alcune regioni come Campania, Lazio e Lombardia era già vigente l’obbligo di autocertificazione per gli spostamenti fuori dall’orario consentito (le 23 prima del nuovo Dpcm, le 22 a partire dall’entrata in vigore dell’ultimo decreto). Un obbligo che per Campania e Lazio è valido fino al 24 novembre mentre per la Lombardia fino al 14.

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