assegno unico universale figli

La Camera ha approvato ieri all’unanimità la legge che istituisce l’assegno unico universale a sostegno dei figli a carico. Il provvedimento, che delega al governo l’emanazione dei relativi decreti legislativi, passa ora all’esame del Senato. “Stiamo lavorando, affinché l’assegno unico universale per i figli fino a 21 anni arrivi dal prossimo anno”. All’inizio del mese, ai microfoni di Agorà, la ministra per la Famiglia e le pari opportunità Elena Bonetti illustrava le caratteristiche dell’assegno unico universale. Ieri, la Camera all’unanimità ha detto sì alla legge che istituisce lo strumento.

Ad Agorà, Bonetti spiegava che “ogni mese le famiglie riceveranno una somma per ciascun figlio, dalla nascita fino ai 21 anni, con una maggiorazione dal terzo figlio e in caso di figli disabili, dal 30% al 50%, estesa a tutto l’arco della vita”.

In ogni caso, “ci sarà un carattere di universalità per tutti, con l’obiettivo che nessuno prenda meno di quanto non stia già prendendo adesso. Stiamo facendo i conteggi, anche sulla base della nuova riforma fiscale che faremo; si era fatta un’ipotesi fra 200 e 250 euro, in una prima simulazione. Importante è che le famiglie potranno contare su questa cifra, tutti i mesi, erogata con semplicità”.

La misura stabilisce:

  • l’assegno universale costituisce un beneficio economico attribuito a tutti i nuclei familiari con figlie e figli a carico;
  • all’importo minimo dell’assegno universale per i figli stabilito per tutti i nuclei familiari con uno o più minori, cui viene aggiunta una quota ulteriore e variabile determinata per scaglioni dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
  • viene attribuito mensilmente mediante la corresponsione diretta di una somma di denaro o anche mediante il riconoscimento di un credito da utilizzare in compensazione dei debiti d’imposta;
  • è attribuito per ciascun figlia o figlio, fino ai 18 anni di età;
  • in caso di figlia o figlio successivo al secondo, l’importo dell’assegno universale è maggiorato del 20%;
  • è riconosciuto a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
  • non concorre a formare il reddito complessivo;
  • l’assegno universale non rileva per il calcolo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni sociali a sostegno del reddito di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n 26 (quello che ha istituito il reddito di cittadinanza per intenderci;
  • l’importo dell’assegno tiene conto dell’età dei figli a carico;
  • è incrementato per ciascun figlia o figlio con disabilità (non è previsto il limite di età in questo caso);
  • è riconosciuta una integrazione compensativa dell’importo dell’assegno universale per i figli diretta ad assicurare che lo stesso non risulti in ogni caso inferiore al trattamento complessivo in quello in godimento al nucleo familiare prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1.
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