credito d'imposta sanificazione

Credito d’imposta sanificazione: come richiederlo all’Agenzia delle entrate. Con il Decreto Rilancio, sono diverse le misure introdotte per agevolare le aziende nell’acquisto di dispositivi di protezione personale per i dipendenti, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per il loro adeguamento alle nuove norme. In particolare, sono stati istitutiti diversi crediti di imposta che, con differenti aliquote, hanno consentito alle aziende di rientrare in parte delle spese sostenute. Tra questi quello per la santificazione aziendale.

Credito d’imposta santificazione: come richiederlo

L’Agenzia delle entrate ha diffuso linee guida e informazioni per richiedere il Credito d’imposta relativo alla sanificazione e all’acquisto di dispositivi di protezione per il coronavirus come da articoli 120 e 125 del decreto Rilancio. Viene riconosciuto al contribuente un credito d’imposta in base alle spese sostenute nel 2020 con un tetto massimo di spesa agevolabile fissato a 80mila euro. Rientrano nel provvedimento le spese che riguardano gli interventi necessari per la sanificazione degli ambienti dal Covid-19 e degli strumenti utilizzati oltre all’acquisto di guanti, mascherine e Dpi, prodotti detergenti e disinfettanti ma anche termometri, termoscanner, tappeti e vaschette per igienizzanti e disinfettanti. La comunicazione potrà essere inoltrata a partire dal  20 luglio e fino al termine del 7 settembre.  Ecco la circolare dell’Agenzia delle entrate che fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta.

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Possono beneficiare del credito d’imposta nella misura del 60% delle spese sostenute (fino a un massimo di 80 mila euro) i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Non essendo poi prevista alcuna distinzione riguardante il regime fiscale, possono usufruire del credito d’imposta anche le partite IVA forfettarie, i soggetti in regime di vantaggio e gli imprenditori agricoli. La circolare precisa che tra i possibili beneficiari del beneficio rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.

Per gli enti del terzo settore, la circolare ritiene applicabile l’estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa. Chiarimenti inoltre anche nel caso in cui le attività di sanificazione non siano effettuate da operatori professionisti, risultando ammissibili anche le spese di sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori. Tra gli altri chiarimenti, vengono inoltre fornite istruzioni sulle modalità, termini e opzioni di utilizzo dei crediti d’imposta.

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