cassa-integrazione ordinaria

La cassa integrazione ordinaria è una delle misure prese dal governo per attutire i problemi economici derivanti dall’emergenza Coronavirus in Italia. Il nuovo ammortizzatore previsto dal decreto Cura Italia può essere richiesto praticamente da tutte le imprese industriali. La domanda è retroattiva, cioè può essere presentata per periodi (di sospensione o riduzione dell’attività, ndr) decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane. Le prime indicazioni operative sugli strumenti messi in campo dal Dl 18 arrivano dall’Inps.

Sono pronte le prime indicazioni dell’Inps: la causale specifica è “Covid-19 nazionale”. Il nuovo ammortizzatore, previsto dal decreto, può essere richiesto dalle imprese industriali. La domanda è retroattiva.

Cassa integrazione ordinaria: come fare la domanda

Nel presentare la domanda, l’Inps chiarisce che le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’impresa non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma
solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.

Le domande possono essere scaricate dal sito dell’Inps nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente «Aziende, consulenti e professionisti», alla voce «Servizi per aziende e consulenti», opzione «Cig e Fondi di solidarietà». Sono disponibili anche nel portale «Servizi per le aziende ed i consulenti».

Entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa è previsto il termine di presentazione della domanda. La richiesta del nuovo sussidio può essere fatta anche se il datore ha già presentato una domanda o ha in corso un’autorizzazione con un’altra causale.

La procedura per accedere al nuovo strumento non tiene conto dei seguenti limiti:

a) limite delle 52 settimane nel biennio mobile;

b) limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;

c) limite di 1/3 delle ore lavorabili.

d) non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Aziende in Cigs

Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di Cigs e accedere alla nuova Cigo. Questo se rientrano tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie. La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la Cigo richiesta in via diretta. Le aziende invece che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della Cigo, la cassa integrazione in deroga.

Cassa integrazione: quanto si prende

la novità più importante è che è previsto il pagamento diretto della prestazione al lavoratore, a semplice richiesta dell’azienda. Di conseguenza, l’impresa non è obbligata a dimostrare le proprie difficoltà finanziarie.

https://www.teleclubitalia.it/188819/coronavirus-sospensione-mutuo-come-fare-domanda-e-chi-puo-richiederla/

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