seggiolino anti abbandono multe

Sono obbligatori da oggi, giovedì 7 novembre, i seggiolini anti-abbandono per i bambini di età inferiore ai quattro anni. Un obbligo che sarebbe dovuto scattare a marzo, per dare la possibilità ad aziende e cittadini di adeguarsi, ma che è stato anticipato, facendo diventare subito applicabili le sanzioni per chi non rispetta le indicazioni.

Seggiolini anti-abbandono obbligatori

Sul sito del ministero dei Trasporti si ricorda che l’obbligo “riguarda l’installazione a bordo dei veicoli di un dispositivo di allarme la cui funzione è quella di prevenire l’abbandono dei bambini di età inferiore ai quattro anni. Si attiva nel caso di allontanamento del conducente e può essere integrato nel seggiolino, oppure indipendente dal sistema di ritenuta del bambino”.

L’alternativa al seggiolino

Per mettersi in regola i genitori hanno due strade: o comprano un dispositivo di nuova generazione, o aggiungono al seggiolino già posseduto un dispositivo che assolva alla stessa funzione: avvisare il conducente, a motore spento, che a bordo c’è un bambino. Il secondo caso potrebbe rappresentare – almeno nella fase iniziale di applicazione della nuova normativa – la maggioranza dei casi. I dispositivi “in aggiunta” (così come quelli completi) si possono dividere in due categorie, a seconda di come funzionano: a sensori di movimento oppure di pressione. Il primo tipo si basa sulla distanza tra genitore e bambino: l’apparecchio emette un allarme sonoro quando ci si allontana dal bambino (ribadiamo: dopo aver spento il motore). Il secondo, invece, si basa sulla ‘presenza fisica’ del minore: i sensori di pressione sono dei cuscinetti che si posizionano sulla base del seggiolino ed emettono un allarme sonoro quando sentono ancora il peso il bambino dopo che il motore viene spento.

Contributo per ogni dispositivo acquistato

Con il decreto fiscale è stato istituito un fondo che prevede il riconoscimento di un contributo economico di 30 euro per ogni dispositivo acquistato. L’entrata in vigore, quindi, non slitta al 6 marzo 2020 come inizialmente previsto: quella data avrebbe permesso a tutti – produttori e consumatori – di avere 120 giorni per adeguarsi. Dal 7 novembre, invece, sarebbe dovuto entrare in vigore solo il decreto con cui sono state definite le caratteristiche tecniche che ogni dispositivo deve rispettare, dando poi qualche altro mese per metterle in pratica. Ma una circolare del ministero dell’Interno diramata il 6 novembre prevede l’entrata in vigore immediata, già dal 7 novembre.

Le multe

Il problema ora si pone per i produttori e, di conseguenza, anche per i consumatori. Venendo a mancare il termine dei 120 giorni l’adeguamento deve essere immediato. Anche perché da oggi sono anche applicabili le sanzioni, come ricorda il ministero. Chi trasporta un bambino di età inferiore ai quattro anni senza il dispositivo (o con un dispositivo non rispondente ai criteri richiesti) rischia una multa che può andare da 81 a 326 euro, oltre alla decurtazione di cinque punti dalla patente e alla sospensione da 15 giorni a due mesi della patente in caso di infrazione reiterata nel giro di due anni. I rischi, inoltre, come spiega il Sole 24 Ore, esistono soprattutto in caso di incidente, se chi interviene sul posto riporta che il seggiolino non è conforme (pur non avendo nulla a che fare con l’incidente). I consumatori, per tutelarsi, hanno una sola possibilità: quando acquistano il dispositivo possono richiedere al venditore di rilasciare una dichiarazione di conformità, nient’altro che un’autocertificazione.

 

continua a leggere su Teleclubitalia.it
resta sempre aggiornato con il nostro canale WhatsApp
Banner tv77 Finearticolo