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Reddito di cittadinanza. L’Inps ha pubblicato una circolare per spiegare come funziona il rinnovo per chi ha terminato le 18 mensilità e ha ricevuto il primo pagamento ad aprile del 2019.

Reddito di cittadinanza 2020: novità su rinnovo

La normativa prevede che il sussidio di cittadinanza possa essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del beneficio per un mese prima di ciascun rinnovo. Sospensione che invece non vale per la Pensione di cittadinanza.

Si può quindi presentare nuova domanda a partire dal 1° ottobre 2020. E per farlo è necessario collegarsi al portale istituzionale INPS (www.inps.it) sezione “Prestazioni e servizi – Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza” muniti delle credenziali di accesso PIN dispositivo, SPID, CIE o CNS.

Si ricorda che dal 1º ottobre l’INPS non rilascia più utenze PIN, in un’ottica di sostituzione con il sistema di accreditamento SPID.

In alternativa al portale dell’Istituto è possibile presentare istanza di sussidio:

  • Sul sito di Poste Italiane;
  • Sul sito redditodicittadinanza.gov.it muniti delle credenziali SPID;
  • Avvalendosi di CAF e patronati.

Reddito di cittadinanza 2020: da quando fare domanda di rinnovo

Come specificato nel messaggio Inps, la domanda di rinnovo Rdc allo scadere dei 18 mesi, può essere presentata nuvoamente a partire dal 1° ottobre 2020, per ottenere la prima tranche di novembre.

Rinnovo Reddito di cittadinanza 2020: variazione nucleo familiare 

L’INPS chiarisce che in caso di variazione del nucleo familiare il conteggio del limite temporale si applica al nucleo modificato, senza che il contatore dei mesi riparta da zero.

A fronte di cambiamenti nel nucleo familiare per continuare a fruire del Reddito è necessario:

  • Presentare una Dichiarazione sostitutiva unica o DSU (documento preliminare al rilascio dell’ISEE) entro due mesi dalla variazione;
  • Presentare una nuova domanda di Reddito, in mancanza di rinnovo si decade d’ufficio a partire dal mese successivo quello di presentazione della nuova DSU.

Non si decade invece dal sussidio nel caso in cui la nuova composizione del nucleo sia dovuta ad una nascita o decesso.

Facciamo l’esempio della famiglia Rossi composta da padre, madre e due figli. Il nucleo beneficia del Reddito per dieci mesi prima della nascita del terzo figlio.

La famiglia Rossi presenterà DSU aggiornata e, nella sua nuova composizione, potrà usufruire del sussidio per altri otto mesi fino al limite massimo dei diciotto.

Ipotizziamo invece il caso della famiglia Neri, composta da padre, madre e due figli beneficiaria del Reddito da undici mesi. Il figlio 1, maggiorenne, esce dal nucleo familiare a seguito di assunzione come lavoratore dipendente e cambio di residenza. Per poter continuare a ricevere il sussidio fino al limite massimo di diciotto mesi, la famiglia Neri dovrà presentare una nuova domanda RdC.

Infine, precisa il messaggio INPS, a fronte di un nucleo i cui componenti hanno percepito un numero diverso di mensilità, ai fini del limite massimo si considera il periodo di sussidio del familiare (o dei familiari) che ne hanno abbiano usufruito in misura maggiore.

Reddito di cittadinanza 2020: variazione situazione economica

Nei casi di interruzione del Reddito per cambiamenti della situazione economica familiare, si potrà richiedere un nuovo periodo di sussidio pari a quello residuo non goduto, fino al limite massimo di diciotto mesi. Fanno eccezione i casi di interruzione del beneficio per incremento del reddito familiare e successiva ripresa dopo che siano trascorsi dodici mesi.

In quest’ultimo caso il conteggio riparte da zero e il nucleo potrà usufruire di diciotto mesi di RdC.

Facciamo l’esempio della famiglia Caio, la quale, dopo dieci mesi di godimento del Reddito, comunica l’assunzione del padre come lavoratore dipendente con conseguente interruzione del beneficio per superamento del limite di reddito familiare.

Trascorsi sei mesi dallo stop, la famiglia Caio presenta nuova domanda di Reddito di cui potrà fruirne per altri otto mesi fino al limite di diciotto.

Discorso diverso se l’interruzione fosse stata pari o superiore a dodici mesi. In questo caso la famiglia Caio avrebbe avuto a disposizione diciotto mesi di Reddito.

Reddito di cittadinanza: Sanzioni revoca o decadenza

A fronte di un provvedimento di revoca o decadenza dal Reddito è possibile presentare una nuova domanda decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento stesso, termine ridotto a sei mesi se nel nucleo sono presenti minorenni o soggetti colpiti da disabilità.

In caso di presentazione di una nuova domanda, afferma il messaggio n. 3627, il conteggio riparte da zero e il nucleo avrà pertanto diritto al sussidio fino al limite massimo di diciotto mesi.

Saranno invece considerate come fruite le mensilità non riscosse a seguito di sanzioni che comportino la decurtazione di una o più mensilità.

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