Il Decreto Rilancio, convertito in Legge 17 luglio 2020, n’77, ha introdotto il cosiddetto Superbonus 110%, che prevede una detrazione fiscale, indirizzata a privati e ad altri soggetti, che permette di recuperare il 110% delle somme investite in alcuni interventi di ristrutturazione.

Superbonus, come funziona?

Il superbonus può essere richiesto per l’isolamento termino, che riguardi più del 25% della superficie disperdente lorda, ma anche per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale oppure per interventi antisismici. 

Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, elencati sopra:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
  • Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
  • Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus si applicano le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica.

Chi può ottenerlo?

Il superbonus può essere riconosciuto a:

  • condomini
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni
  • gli istituti autonomi case popolari
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Si può usufruire del bonus in tre modi: 

1. Scegliere di detrarre dalle tasse che dovrebbe pagare il credito d’imposta ottenuto.

2. Accordarsi con l’impresa che realizza i lavori, in modo da cedere a questa il credito d’imposta che gli spetterebbe, ed effettuare i lavori senza sborsare un euro, o pagando di meno (a seconda della tipologia di intervento).

3. Cedere il proprio credito d’imposta a una banca o a una finanziaria e ottenere in cambio del denaro per pagare gli interventi.

Il bonus include anche le seconde case, per tutti i lavori di demolizione e ricostruzione. 

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