pensione di invalidità

Occorre triplicare l’assegno della pensione di invalidità. Lo ha deciso la Corte costituzionale in una sentenza anticipata a suo tempo da laleggepertutti.it e di cui, ora, sono state depositate le motivazioni. Gli invalidi civili totali (e, sicuramente, non soltanto loro) non possono vivere con l’attuale pensione di inabilità da 286,60 euro. Per questo, occorre rivedere l’assegno e triplicarlo, riconoscendo il cosiddetto “incremento al milione di lire” e portandolo a 651,51 euro.

Del raddoppio delle pensioni di invalidità se n’è parlato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che stabiliva che le attuali pensioni di invalidità per le persone totalmente inabili al lavoro, per effetto di gravi disabilità, non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita. “Il caso che ha dato origine alla presente decisione riguarda una persona affetta da tetraplegia spastica neonatale. La persona è incapace di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita e di comunicare con l’esterno”.

La Corte costituzionale sostiene che “le minorazioni fisio-psichiche, tali da importare un’invalidità totale, non sono diverse nella fase anagrafica compresa tra i 18 anni (ovvero quando sorge il diritto alla pensione di invalidità) e i 59, rispetto alla fase che consegue al raggiungimento del sessantesimo anno di età, poiché la limitazione discende, a monte, da una condizione patologica intrinseca e non dal fisiologico e sopravvenuto invecchiamento”.

In un altro passaggio della sentenza, osserva laleggepertutti.it, la Consulta riconosce all’assegno di accompagnamento, che si aggiunge alla pensione di inabilità, una funzione «compensativa», il che renderà necessaria una misura correttiva. Un costo per lo Stato che può variare da un minimo di 200 milioni fino a un massimo di 1,5 miliardi, a seconda di quello che sarà il reddito di riferimento del nucleo familiare o del beneficiario. Ad ogni modo, molto di più rispetto a quanto previsto dal decreto Rilancio, vale a dire 47 milioni di euro. Gli effetti della sentenza decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

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