È stato prorogato fino a dicembre, con la Legge di Bilancio 2023, il bonus per le assunzioni agevolate a tempo indeterminato degli under 36 con tanto di aumento dell’agevolazione fino a un massimo di 8mila euro sulla quota a carico dei datori di lavoro su base annua.

Bonus assunzioni under 36: cos’è e come funziona

La misura è prevista per 36 mesi dalla data dell’assunzione, che deve avvenire nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, con la possibilità che i mesi di agevolazione diventino 48 per chi lo fa in regioni come Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. La disposizione però non sarà subito operativa, ma avrà bisogno del beneplacito dell’Unione europea.

Come prerequisito per ottenere il beneficio è essenziale che il datore di lavoro sia in regola con il DURC, cioè con il versamento degli ammortizzatori sociali; che non ci siano violazioni di norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e che il datore di lavoro applichi accordi e contratti collettivi nazionali.

Chi sono i beneficiari di quest’agevolazione?

Innanzitutto, tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non (si includono quindi anche gli studi professionali o le associazioni), compresi quelli agricoli. Sono invece esclusi quelli domestici, per la particolarità del rapporto, e le imprese del settore finanziario, oltre alle Pubbliche Amministrazioni. Tra i beneficiari anche i soci delle cooperative o i lavoratori assunti dalle agenzi di somministrazione.

Contratto

L’assunzione deve avvenire con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e riguardare un lavoratore o una lavoratrice che non hanno compiuto i 36 anni e che non sono stati mai titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Non sono da considerare ostacoli al contratto eventuali contratti di apprendistato o di lavoro intermittente. Nel caso di assunzione a tempo parziale di un lavoratore da sempre disoccupato, il beneficio sarebbe proporzionalmente ridotto e la parte restante non potrebbe essere usata nel caso di un’ulteriore assunzione. Il caso è possibile sono nell’eventualità di una cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c., purché in regola con gli altri obblighi di legge.

 

 

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