domanda cassa integrazione inps

Da oggi 30 marzo potranno essere inoltrate le domande per la cassa integrazione dei lavoratori. Il pagamento potrà essere anticipato dal datore di lavoro. Con la circolare n. 47 pubblicata ieri dall’Inps, le aziende possono iniziare a presentare le domande per dare copertura economica ai lavoratori che, a causa dell’emergenza Coronavirus, sono fermi e non stanno lavorando.

La domanda deve essere trasmessa all’Inps utilizzando la causale “Covid-19 nazionale”. Il periodo va dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, per una durata massima di 9 settimane. La Cigo può essere chiesta anche se è stato consumato il plafond “ordinario”.

L’Inps, infine, conferma che l’eventuale presenza di ferie pregresse non sarà ostativa all’accoglimento delle domande di integrazione salariale. Inoltre non c’è bisogno dell’accorso sindacale, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La circolare spiega che si tratta di un atto interno e quindi non deve essere data comunicazione all’Inps.

L’azienda può anticipare le prestazioni e conguagliare gli importi successivamente nel modello F24. Tuttavia, in considerazione dell’emergenza è data la possibilità di richiedere il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Inps. È confermato inoltre che per le unità produttive situate nelle ex zone rossa e gialla possono richiedere il doppio periodo di cassa integrazione.

Domanda cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario

Nel decreto cura Italia, per alcune aziende è prevista la cassa integrazione ordinaria.

È un trattamento economico pari all’80% dello stipendio, che non può superare il valore massimo di euro 1.199,72 lordi per retribuzioni superiori ad euro 2.159,48 ed euro 998,18 lordi per le retribuzioni inferiori o uguali ad euro 2.159,48, che si può richiedere per 9 settimane, anche retroattivamente (a partire dal 23 febbraio).

Per la concessione del trattamento di integrazione salariale sono confermate le deroghe rispetto alla disciplina ordinaria:

  • non è necessario l’accordo sindacale, ma le aziende dovranno comunque svolgere l’informazione, consultazione ed esame congiunto con i sindacati entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
  • il contributo addizionale non sarà dovuto;
  • non si terrà conto dei limiti di durata previsti dalla legislazione ordinaria, quindi i periodi autorizzati con causale Covid-19 non saranno conteggiati in ipotesi di successive richieste;
  •  il requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro non viene richiesto, ma sarà sufficiente essere in forza alla data del 23 febbraio 2020 (i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020 non rientrano nei destinatari delle norme in oggetto e quindi non possono usufruire delle integrazioni salariali)
  • il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale

E’ previsto anche un trattamento per le aziende che non rientrano nell’elenco dei beneficiari della cassa integrazione. Si tratta di un trattamento equivalente a quello previsto per chi prende la CIGO. Cambia il soggetto erogatore, ma sono uguali i presupposti e gli importi.

Domanda cassa integrazione in deroga 

La cassa integrazione in deroga è prevista per tutte le aziende che non hanno accesso agli altri strumenti. In questo caso sono le Regioni e le Province autonome a riconoscere i trattamenti di cassa integrazione in deroga per le sospensioni o le riduzioni di orario in conseguenza dell’emergenza Coronavirus in favore di tutti i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle altre disposizioni.

Le domande dovranno essere inviate alla Regione competente. Questi sono alcuni accordi quadro sottoscritti dalle singole Regioni:

Il Ministero del lavoro, di concerto con il Mef, con Decreto 24 marzo 2020, ha ripartito le somme sulla base dei potenziali lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali in deroga.

Nelle ipotesi di aziende che coinvolgono unità produttive in 5 o più Regioni o Province autonome sul territorio nazionale, il trattamento di cassa integrazione in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per conto delle Regioni interessate.

https://www.teleclubitalia.it/189341/coronavirus-bonus-da-600-euro-anche-per-i-lavoratori-a-nero/

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