Anche nel secondo grado di giudizio il Comune, attraverso il legale incaricato, argomenta le giuste ragioni ed i giudici rigettano il ricorso di un architetto, che  chiedeva un indennizzo, per  diminuzione patrimoniale dovuta all’incarico di redigere un “progetto di catalogazione dei beni di interesse storico artistico ed ambientale”,

 Ha mancato di fornire la prova di qualsivoglia diminuzione patrimoniale subita per effetto dello svolgimento dell’attività professionale effettuata in favore di parte convenuta, la domanda di indennizzo per indebito arricchimento non può trovare accoglimento e deve essere rigettata”. Lo scrive il giudice del Tribunale metropolitano di Aversa  in calce alla sentenza n.361/2015 del  19/05/2015 in cui sono state ritenute valide le argomentazioni prodotte dall’avvocato Massimiliano Porcelli, incaricato dal Comune di Qualiano nel giudizio in cui l’Ente di piazza del Popolo era stato chiamato, per una richiesta di risarcimento di danni paria a 70 mila euro da parte di un professionista.  Per la seconda volta i giudici rigettano il ricorso presentato dall’Architetto che con la delibera di G.C. n.73 del 7.7.2004 era stato incaricato di redigere un “progetto di catalogazione dei beni di interesse storico artistico ed ambientale”. A tale incarico non  ha fatto seguito la sottoscrizione di un contratto scritto  (come già evidenziato dalla  sentenza n. 204/2009 del Tribunale di Napoli sezione distaccata di Marano), per cui il professionista  non poteva agire giudizialmente per ottenere l’adempimento del contratto da intendersi radicalmente nullo.
Sono a carico dell’architetto che ha intentato causa, anche le spese legali quantizzate in € 4.015,00, per  onorari, oltre rimborso forfettario. Il Comune, quindi, al momento oltre a risparmiare i 70mila euro richiesti, ha risparmiato anche il costo della parcella del proprio legale. 
Comunicato Stampa

 

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